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Efficienza energetica e Dlgs. 192: pubblicato in Gazzetta il Decreto attuativo dell’art. 4 comma 1, lettera a) e b).

E’ stato finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri10 giugno 2009 il DPR attuativo dell’art. 4 comma 1, lettera a) e b) del DLgs 192 "Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) , del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia".
Esso aggiunge un importante tassello alla legislazione sull’efficienza energetica nel nostro Paese. Diciamo che è stato 'finalmente pubblicato' perché era stato licenziato dal Consiglio dei ministri ai primi di marzo e poi se ne era persa traccia nei meandri della burocrazia. Si era anche detto che alcune lobby indyustriali stavano bloccando l'approvazione del provvedimento che alla fine è uscito.

Strumenti per tutti gli edifici, nuovi e da ristrutturare

Il Decreto riguarda le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici sia pubblici che privati e si applica anche nel caso delle ristrutturazioni di edifici esistenti. Come metodologia di calcolo vengono adottate le UNI/TS 11300 1 e 2:
a) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;
b) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.

Avanti con schermi e vetri a controllo solare

Il decreto legislativo introduce per la prima volta anche la valutazione del valore massimo ammissibile delle prestazioni energetiche per il raffrescamento estivo.
A questo proposito il progettista deve valutare puntualmente e documentare l'efficacia dei sistemi schermanti delle superficie vetrate, esterni o interni, per ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare. Nelle nuove costruzioni è resa obbligatoria l'adozione di sistemi schermanti, ma "qualora si dimostri la non convenienza in termini tecnico-economici", gli schermi possono essere omessi in presenza di superfici vetrate con fattore solare minore o uguale a 0,5. Nel caso delle ristrutturazioni eventuali impedimenti di natura tecnica e economica all'utilizzo dei sistemi schermanti o filtranti devono essere stimati con una valutazione ad hoc, valutazione che può essere omessa in presenza di superfici vetrate con fattore solare minore o uguale a 0,5. Ergo, si può prevedere da questi passaggi un consistente aumento delle applicazioni di vetri a controllo solare.

Porte, finestre e vetrine rispettino le tabelle 4a e 4b del 192

Al comma c) dell'art. 4 è precisato che "il valore massimo della trasmittanza (U) delle
chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, deve rispettare i limiti riportati nelle tabelle 4.a e 4.b al punto 4 dell'allegato C al decreto legislativo". Quindi è interessante notare in questo passaggio l'estensione del concetto di "chiusure trasparenti" che appare nel Dlgs 192 anche a componenti specificamente indicati quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, considerando sia le parti trasparenti che opache. Da questa affermazione potrebbe giungere un insperato aiuto pro "detrazioni 55%" per le porte di ingresso, in genere opache, e che una risoluzione dell'Agenzia dell Entrate dello scorso dicembre aveva molto delimitato. Importante anche la precisazione relativa alle vetrine.

Escluse le porte automatiche dal rispetto di U

"Restano esclusi dal rispetto di detti requisiti gli ingressi pedonali automatizzati, da considerare solo ai fini dei ricambi di aria in relazione alle dimensioni, tempi e frequenze di apertura, conformazione e differenze di pressione tra l'ambiente interno ed esterno." Il legislatore qui ha colto la difficoltà attuale a provvedere chiusure automatiche pedonali, in genere vetrate, a a soddisfare i requisiti di trasmittanza termica previsti per porte, finestre e vetrine.

Per completare il quadro

Il Dpr, come già detto, è stato introdotto per attuare le disposizioni delle lettere a) e b) dell’art. 4 comma 1 del Dlgs. 192/2005. Per completare il quadro della normativa energetica degli edifici mancano ancora due decreti - da 4 anni! - che a breve dovrebbe varare il Consiglio dei Ministri su :

- Procedure applicative della certificazione energetica e le linee guida nazionali in attuazione degli articoli 5, comma 1, e 6, comma 9, del dlgs. 192/2005;

- Criteri di riconoscimento per la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi di certificazione energetica. (e.b.)
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