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Risparmio Energetico: D.L. 192, 19 Agosto 2005
Il seguente decreto legge ha come scopo l’attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia. Art. 1. FINALITA’ Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico. Il presente decreto disciplina in particolare: La metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici; L’applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche; I criteri generali per la certificazione energetica degli edifici; Le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione; I criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti; La raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all’orientamento della politica energetica del settore; La promozione all’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore; Art. 3. AMBITO DI INTERVENTO Il presente decreto si applica agli edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di ristrutturazione secondo modalità ed eccezioni riportate di seguito: Applicazione integrale a tutto l’edificio Ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati. Demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; Applicazione limitata a una parte dell’edificio Ampliamento dell’edificio nel caso lo stesso risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell’intero edificio esistente; Nel caso di ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione dell’involucro edilizio di edifici esistenti di superficie utile inferiore a 1000 metri quadrati; Esclusione dall’applicazione Immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’art. 136 del D.L. n.42, 22 Gennaio 2004 recante il codice dei beni culturali e del paesaggio; I fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; I fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore ai 50 metri quadrati; Art. 4. ADOZIONE DI CRITERI GENERALI, DI UNA METODOLOGIA DI CALCOLO E REQUISITI DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA Dall’entrata in vigore del presente decreto sono definiti: I criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi preposti dal suddetto decreto tenendo conto di quanto riportato nell’allegato B e della destinazione d’uso degli edifici; I criteri generali di prestazione energetica per l’edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l’edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi preposti dal suddetto decreto; I requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici; i requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica. |
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