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Risparmio Energetico: D.L. 311, 29 Dicembre 2006

Disposizioni correttive ed integrative al D.L. 192, 19 Agosto 2005, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico dell'edilizia.

RICHIAMO all'art. 3

Gli unici casi esclusi dall'applicazione del D.L. 192 riguardano:
- edifici di particolare interesse storico
- fabbricati industriali, artigianali e agricoli riscaldati solo da processi per le proprie esigenze produttive;
- fabbricati isolati con superficie utile < 50 mq

Per tutti gli altri casi sono previsti dei requisiti minimi da rispettare in base al tipo di intervento, contemplando 3 differenti ambiti di applicazione:
1. Applicazione integrale a tutto l'edificio;
2. Applicazione integrale ma riferita al solo ampliamento;
3. Applicazione limitata a parti singole dell'edificio e/o di alcuni elementi (vedi sostituzione serramenti)

Infatti la legge prevede che sia possibile attuare tutti gli interventi di riqualificazione energetica su un immobile anche in forma frazionata (per categoria d'intervento), ad esempio chi intende sostituire i serramenti dovrà installarne dei nuovi con caratteristiche di isolamento termico previsto a valori uguali o inferiori a quelli elencati (tab. 4. anticipando al 01/01/2008 i livelli previsti al 01/01/2009 con il D.L. 192 ed introducendo ulteriori valori restrittivi con decorrenza dal 01/01/2010)

... riportiamo alcuni esempi dalla Tabella 4a ...

- In zona climatica F dal 1 Gennaio 2008. Valore limite della trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi espressa in W/m2K = 2,2
- In zona climatica F dal 1 Luglio 2008 . Valore limite della trasmittanza centrale termica U dei vetri espressa in W/m2K = 1,7

Altra importante novità è l'obbligo della certificazione energetica per gli edifici esistenti che vengono immessi sul mercato immobiliare a tutto vantaggio di una riqualificazione oltre che enrgetica anche economica. Infatti edifici con la stessa classe ma differenti per adozione di applicativi a miglior rendimento energetico assumeranno un diverso valore di mercato confutato dall'attestato di di certficazione energetica. Tale obbligo viene attuato dal D.L. 311 con gradualità temporale con onere a carico del venditore e/o locatore.

RICHIAMO all'art. 6

a) A decorrere dal 1 Luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1000 mq, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile
b) A decorrere dal 1 Luglio 2008, agli edifici di superficie utile sino a 1000 mq, nel caso di trasferimento a titolo oneroso, con esclusione delle singole unità immobiliari
c) A decorrere dal 1 Luglio 2009, alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso

A decorrere al 1 Gennaio 2007 l'attestato di certificazione energetica dell'edificio o singola untà immobiliare è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi genere (collegamento alla Finanziaria 2007 per la detrazione del 55%) ad eccezion fatta per alcuni semplici interventi (sostituzione di finestre o caldaie < 100Kw) che non necessitano di tale asseverazione bensì di una sola certificazione di efficienza energetica del produttore dell'elemento posto in opera (rif. D. 19 Febbario 2007 che attua i commi 358-359 della Finanziaria)

COME OTTENERE LE DETRAZIONI

a) Acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti. Questo documento, per gli interventi di sostituzione dei serramenti può essere sostituito da una certificazione del produttore

b) Acquisire e trasmettere l'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica ALLEGATO A e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati ALLEGATO E. Documenti che vanno redatti, dopo aver eseguito gli interventi, da un tecnico abilitato che può essere lo stesso l'asseverazione di cui alla lettera a).
La documentazione va inviata all'ENEA entro 60 gg dalla fine dei lavori e comunque, non oltre il 29 Febbraio 2008:
- il sito internet www.acs.enea.it disponibile dal 30 Aprile 2007, ottenendo ricevuta informatica.
- in alternativa, con raccomandata a/r , indirizzata ad ENEA - Dipartimento Ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile - Via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galera (ROMA), specificando sulla busta, come riferimento: Finanziaria 2007 - Riqualificazione energetica.

c) Effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale in cui risulti causale versamento, codice fiscale beneficiario della detrazione ed il numero di partita iva, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato.

d) Conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, tutta la documentazione.

La riduzione d'imposta del 55% delle spese sostenuta è ripartita in tre anni e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali
Via Bedesco, 22
24033 - Calusco D’Adda (BG)
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